Area demografica: Iscrizione anagrafica di cittadino senza fissa dimora
La normativa anagrafica si basa sul principio fondamentale della dimora abituale, ma questo principio non può trovare applicazione per chi una dimora abituale non l'ha; per questo motivo il legislatore, per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, è ricorso al principio del domicilio.
La persona che non ha fissa dimora e pertanto non può indicare, al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe, un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza, deve fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza di domicilio, si considera residente nel comune di nascita. La persona deve comunque essere reperibile.
Il Comune di Mirano procede all’iscrizione in Via della Fantasia (deliberazione della Giunta Comunale 10.02.2000, n. 51).
Dove rivolgersi
Servizi al Cittadino e Multisportello
Sede municipale Via Bastia Fuori, 54/56
30035 - Mirano (VE)
Requisiti
• Avere un collegamento con il territorio del Comune di Mirano
• Non essere in grado di stabilire la propria dimora abituale presso un indirizzo (attenzione, se si è ospitati stabilmente da altre persone, non sarà possibile iscriversi tra i senza fissa dimora)
• Poter indicare un domicilio nel Comune
• Essere reperibile
• Avere l’atto di nascita iscritto presso il Comune di Mirano, quando non vi siano altri Comuni italiani con i quali la persona abbia collegamento o presso i quali abbia un domicilio.
Come fare la richiesta
La richiesta si presenta compilando il modello disponibile sul sito internet comunale e seguendo le indicazioni presenti sul modello. Allegare:
• documento di identità
• permesso di soggiorno valido per cittadini stranieri
• documentazione che attesti la regolarità del soggiorno per cittadini dell’Unione Europea
Costi
Nessun costo.
Tempi
L’Anagrafe provvede all’iscrizione entro 2 giorni dalla richiesta, iscrive il cittadino nel Registro Nazionale dei Senza Fissa Dimora, ed entro 45 giorni effettua gli accertamenti sulle dichiarazioni rese dal cittadino. In caso di mancanza dei requisiti viene data comunicazione al cittadino, che ha 10 giorni di tempo per dare riscontro. Decorsi i 45 giorni senza che vi siano ulteriori comunicazioni, l’iscrizione diviene definitiva.
Normativa
- l. 24.12.1954, n. 1228
- d.P.R. 30.05.1989, n. 223
- l. 15.07.2009, n. 94
- Circ. Min. Int. 07.08.2009, n. 19
- D.G.C. 10.02.2000, n. 51