Area demografica: Dichiarazioni di nascita

Ultima modifica 12 agosto 2021

La dichiarazione di nascita è la registrazione amministrativa della nascita di una persona. L'atto di nascita è il documento fondamentale da cui deriva l'esistenza giuridica dell'individuo. Con la formazione dell'atto i genitori riconoscono il figlio e gli attribuiscono nome e cognome, esercitando di conseguenza la responsabilità genitoriale.
 

 

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta
 

  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
  • presso il comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni, il genitore può fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.

La dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine di 10 giorni, sarà sufficiente indicare i motivi del ritardo.
 

 

Chi può rendere la dichiarazione di nascita
 

  • Per i figli nati nel matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori, o da un loro procuratore speciale (modello 17SC).
     
  • Per i figli nati fuori dal matrimonio, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori, se entrambi intendono riconoscere il figlio, oppure dal solo genitore che intenda riconoscere il figlio.

Se vi è un precedente riconoscimento da parte del genitore che non è presente alla dichiarazione di nascita, allora il figlio potrà risultare riconosciuto da entrambi i genitori. Maggiori informazioni sul c.d. pre-riconoscimento e sul riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio sono disponibili nell’apposita scheda.
 

 

Documentazione da presentare
 

E’ necessario fissare appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile
 

  • Documento di identità valido dei genitori
  • Codice fiscale dei genitori
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete. Per i cittadini stranieri non è richiesto il permesso di soggiorno.
 

 

Scelta del nome


Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.

 

Scelta del doppio cognome

 

Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al neonato o alla neonata ambedue i loro cognomi possono farlo presentandosi insieme all'ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita Sentenza Corte Cost. n. 286 del 21 dicembre 2016.
Senza questa specifica richiesta, al bambino o alla bambina sarà attribuito il solo cognome paterno.
Se il riconoscimento è effettuato da uno solo dei genitori, il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.

 

 

Casi particolari
 

  • Per le nascite avvenute in abitazione privata, la denuncia di nascita può essere resa presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenza in Comuni diversi.
  • Nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • Nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.
     

Residenza del figlio

 

La residenza del figlio decorre dalla nascita e sarà presso i genitori o, se questi hanno residenze diverse, obbligatoriamente nella famiglia della madre. Se è residente in Italia solo il padre, il figlio sarà iscritto nella famiglia di questi. Il codice fiscale (tessera sanitaria) arriverà direttamente all'indirizzo di residenza.
 

 

Normativa di riferimento
 

  • Codice civile artt. 231 e ss.
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 “Regolamento anagrafico”