Area demografica: Autocertificazione

Ultima modifica 18 maggio 2021

Ogni cittadino ha diritto di documentare dati, fatti e stati personali alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici mediante l'autocertificazione, rispondendone anche penalmente in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione prodotta dal cittadino: tali soggetti, infatti, non possono richiedere o accettare certificati, in base alla legge n. 183/2011 (decertificazione).

Dal 11.10.2020 anche i privati devono accettare le autocertificazioni, a seguito della modifica agli artt. 2 e 71 del DPR 445/2000. Essi dovranno acquisire il consenso del cittadino che ha reso la dichiarazione, per effettuare le verifiche. I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (es: banche, assicurazioni, notai) mediante le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; il soggetto privato potrà chiedere, senza costi, la conferma o meno del dato all’ufficio competente (art. 71 DPR 445/2000).

 

Dove rivolgersi

Servizi al cittadino e Multisportello
Sede municipale Via Bastia Fuori, 54/56
30035 - Mirano (VE)

 

Cosa si può autocertificare?

Le dichiarazioni che il cittadino può rendere sono comunemente note come “autocertificazioni”. Si distinguono in due diverse tipologie:

1) dichiarazioni sostitutive di certificazione. Sono dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione di un certificato, che possono riguardare tutte le ipotesi (stati, qualità personali e fatti) previste espressamente dall'art. 46 del DPR n. 445 del 2000:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, unito civilmente, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

2) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Sono anch'esse dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, però concernenti stati qualità personali e fatti diversi da quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

 

Modalità

L'autocertificazione deve essere compilata e firmata dal cittadino, con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. In caso di dubbi o necessità di verifiche, l'ufficio anagrafe è disponibile a confermare o comunicare al diretto interessato i propri dati anagrafici, gratuitamente, rilasciando una visura (Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali). L’accesso ai propri dati è possibile anche online (servizio di visura) sul portale ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) con SPID, CIE o CNS il cittadino può accedere direttamente ad ANPR, e visionare tutti i dati contenuti nella sua posizione https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/

ATTENZIONE! L'autocertificazione non è consentita nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno: in questi casi la Questura richiede il certificato e il cittadino straniero deve, pertanto, rivolgersi all'ufficio anagrafe.

 

Costo

Non vi sono costi per presentare una autocertificazione. I modelli da poter utilizzare sono disponibili sul sito comunale, sezione Modulistica.

Se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede l’autenticazione della sottoscrizione, all’autenticazione si applica la normativa in materia di imposta di bollo (contrassegno telematico da € 16,00). E’esente dall'imposta di bollo l’autenticazione effettuata per usi previsti dalla legge, elencati nel D.P.R. 642/72, che devono essere espressamente indicati dal cittadino.

 

Normativa

  • D.P.R. 28.12.2000, n. 445
  • Legge 12.11.2011, n. 183
  • D.P.R. 26.10.1972, n. 642
  • Decreto-legge 16.07.2020, n. 76, convertito con legge 11.09.2020, n. 120

 

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