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Limitazioni al traffico e agli impianti termici per contenere gli inquinanti atmosferici - stagione invernale 2026/2027

Fino al 30 aprile 2027 in vigore le misure di contrasto all’inquinamento atmosferico

Data :

12 ottobre 2026

Categorie:
Viabilità
Limitazioni al traffico e agli impianti termici per contenere gli inquinanti atmosferici - stagione invernale 2026/2027
Municipium

Descrizione

Anche quest’anno il Comune di Mirano ha adottato una serie di disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all’inquinamento da polveri sottili (Pm10, Pm2.5 e simili) che, nel periodo invernale, tipicamente tende a salire.

Con l’ordinanza sindacale n. 117/2026 “Adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici stagione 2026/2027”, si riattivano i provvedimenti di limitazione all’esercizio degli impianti di riscaldamento e al traffico veicolare già adottati negli scorsi anni ma con alcune novità:

  1. riduzione del periodo di accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e commerciali, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto (dall’1 novembre 2026 e al 12 aprile 2027).
  2. aumento di un’ora delle limitazioni al traffico (il divieto viene esteso alle 19.30);

Le disposizioni danno attuazione al “Nuovo accordo di Bacino Padano”, per l'applicazione di misure temporanee e omogenee in tutta la Pianura Padana per migliorare la qualità dell’aria oltre che alla normativa regionale.

Sono dirette a tutta la cittadinanza, alle ditte, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio.

 


Misure in vigore

Nell’ordinanza n. 117/2026 (scaricabile dal sito comunale) si trovano in dettaglio le misure in vigore per la stagione 2026/2027:

A)    Limitazioni impianti termici, combustioni all’aperto e spandimento liquami dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.

Le limitazioni non si applicano ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica.

Possono avviare gli impianti termici dal 15 ottobre 2026:

  • • gli edifici residenziali
  • • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e ricovero o cura di minori o anziani, strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • • sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali;
  • • edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
  • • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

 

Posticipo accensione all’1 novembre 2026 e chiusura anticipata al 12 aprile 2027:

  • gli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto.

 

Limitazioni in sintesi:

- Con livello di allerta 0 "verde": limite di 17° C (+ 2 di tolleranza) per il riscaldamento di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; limite di 19° C per edifici residenziali e commerciali, uffici, attività associativa, centri sportivi e di culto.
Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomasse legnosa (es. caldaie a legna o pellet) inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.
Divieto di combustione all’aperto di cumuli vegetali, in ambito privato, agricolo e di cantiere.
Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida.

- Con livello 1 "arancio" il limite per il riscaldamento degli edifici residenziali e commerciali, uffici, attività associativa, centri sportivi e di culto scende a 18° C.
Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 5 stelle.
Divieto di combustione all’aperto di cumuli vegetali, in ambito privato, agricolo e di cantiere.
Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida.
Divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2027.

- Con livello 2 "rosso" si aggiunge l’obbligo di interramento concimi a base di urea entro 24 ore.

 

 

B) Limitazioni al traffico veicolare sul territorio comunale ricadente all’interno del perimetro individuato nella planimetria allegata all’ordinanza.

Limitazioni in sintesi:

- Con livello di allerta 0 “verde”, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, è vietata la circolazione per: i ciclomotori e motocicli Euro 0; autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1;  autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a diesel, Euro 0, 1, 2, 3; veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1; veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3.

- Con livello 1 "arancio" e livello 2 "rosso" le limitazioni sono in vigore tutti i giorni e si estendono ai diesel Euro 4.

- Con livello 2 “rosso prolungato” si aggiunge il divieto di circolazione e uso per 24h dal lunedì alla domenica, per le macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III.

I livelli di allerta si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell’aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l’avvenuto rientro nei limiti di norma.


I livelli di allerta si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell’aria. Il periodo di valutazione considerato è di 4 giorni per il passaggio dal livello verde a quello arancione e di 10 giorni per il passaggio dal livello arancione a quello rosso.

 

PER CONOSCERE IL LIVELLO DI ALLERTA: 

 

Area sottoposta alle limitazioni del traffico (vedi planimetria allegata sotto):

L’area di Mirano capoluogo soggetta alle limitazioni è compresa all’interno del perimetro delimitato da:

Via Battisti (dall’intersezione con Belvedere a quella con via Cavin di Sala–via Scaltenigo);
Via Scaltenigo (dall’intersezione con via Cavin di Sala a quella con viale Venezia- tratto S.P. n° 26 Dolo Scaltenigo Mirano-);
Viale Venezia (dall’intersezione con via Scaltenigo fino ai confini con il Comune di Spinea – S.P. n° 81 Spinea Marghera – diramazione per Mirano);
Via dei Dori (dall’intersezione con viale Venezia all’intersezione con via Villafranca);
Via Miranese (dall’intersezione con via Vittoria fino all’entrata dell’Ospedale Civile – S.P. n° 35 Salzanese);
Via Mariutto (dall’entrata dell’Ospedale Civile fino all’intersezione con via Villafranca-via Parauro – S.P. n° 35 Salzanese). 
All’interno dell’area sopra definita è consentito l’accesso ai veicoli diretti ai parcheggi evidenziati nella planimetria.


La circolazione è consentita nella circonvallazione nord (via Mariutto, via Parauro, via Zinelli) e nella circonvallazione sud (viale Venezia, via Scaltenigo, via Battisti).

Sono previste delle deroghe alle limitazioni al traffico che variano in base al livello di allerta.

Inoltre nel sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Il portale dell'Automobilista > Verifica classe ambientale del veicolo” è possibile conoscere immediatamente la classe di appartenenza del proprio veicolo digitando semplicemente il numero di targa nell'apposito campo.

Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza n. 81/2025 saranno punite con sanzioni amministrative.

 

Allegati disponibili nel sito comunale:

Ordinanza n. 117/2026
Planimetria dell'area con limitazioni al traffico veicolare
Modulo di autocertificazione

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026, 15:17

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