Contratti di locazione agevolati

Ultima modifica 1 agosto 2024

Descrizione:

Ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", nel 2018 (ultimo accordo vigente dal 01/10/2018) è stato stipulato, per il territorio del Comune di Mirano, un accordo territoriale tra le organizzazioni: CONFEDILIZIA, U.P.P.I., A.S.P.I.I., S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. e UNIONE INQUILINI, che prevede la stipula di contratti di locazione agevolati che danno l'opportunità al proprietario dell'alloggio di ottenere delle agevolazioni fiscali e all'inquilino di ottenere un canone di locazione secondo delle fasce prestabilite.

Ai fini IMU l’art. 1 comma 760 della Legge 160/2019 prevede per le abitazioni e le relative pertinenze locate a canone concordato ai sensi della normativa in questione, che l’imposta venga ridotta del 25%.

Le organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali hanno modificato la tabella delle oscillazioni dei valori minimi e massimi dei canoni - come da tabella “A” - con efficacia dal 02/02/2021. 

Si fa presente che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 pubblicato nella G.U. n. 62 del 15/03/2017 ha previsto per i contratti non assistiti dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori l’attestazione di conformità (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20/04/2018 e Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/02/2018 a quesito).

Per informazioni è opportuno che i contribuenti contattino le associazioni di categoria che sono indicate nell’ accordo vigente che è disponibile sul sito del Comune – Ufficio Tributi – Area tematica  - Imu https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/tributi-imu-2024

 Applicazione cedolare secca

In merito all’applicazione della cedolare secca con aliquota 10% o 21% per tali contratti, la competenza è in capo all’Agenzia delle Entrate che riscuote e accerta la cedolare secca sostitutiva dell’IRPEF.

L’applicazione della cedolare secca al 10% è consentita:

  1. nei Comuni con carenze disponibilità abitative (articolo 1 lettere a) e b)  del D.L. 551/1988). Si tratta dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi (il territorio di Mirano non confina con il territorio di Venezia), nonché negli altri Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE - Mirano non è inserito) - vedi D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 art. 3;
  2. ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28/05/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi – vedi  9 comma 2 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 e s.m.

Relativamente ai suddetti requisiti di cui ai punti a) e b), il Comune di Mirano non rientra tra i “Comuni ad alta tensione abitativa” e non è stato interessato da provvedimenti inerenti “eventi calamitosi”.

Conseguentemente, non potrà essere applicata la cedolare secca al 10%, a meno che non intervengano delle modifiche normative riguardanti l’applicazione di detta agevolazione fiscale.  

Per il Comune, non ha nessuna rilevanza l’aliquota della cedolare secca, in quanto ai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione a canone concordato spetta in ogni caso l’abbattimento dell’IMU del 25%.