Area demografica: Autentica di firma – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Ultima modifica 18 agosto 2021

L'autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale competente, che un documento è stato sottoscritto in sua presenza da una determinata persona fisica, adeguatamente identificata.

Il funzionario comunale è competente esclusivamente all'autentica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in base al DPR n. 445/2000, cioè quegli atti – spesso erroneamente ancora definiti "atti notori" - che consistono in "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato" e che possono anche riguardare terzi.

L'autentica in genere occorre per presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a soggetti privati. Pubbliche amministrazioni e gestori di servizio pubblico devono accettare la dichiarazione ma con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento del dichiarante; l'autentica, in questi casi, è consentita solo per la riscossione di benefici economici (quali ad esempio pensioni).

Il contenuto della dichiarazione deve essere limitato a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, cioè del firmatario. In ciò sta il principio di notorietà, ovvero il dichiarare ciò di cui si è a conoscenza, e che dunque deve essere uno stato di fatto, una qualità o un evento necessariamente già accaduto. E’ consentita, inoltre, l'autentica all'atto di delega al mero ritiro di documenti.

 

Attenzione:

NON si possono autenticare dichiarazioni che hanno la natura di atti negoziali o, comunque, manifestazioni di volontà in grado di avere effetti giuridici.

NON si possono autenticare procure di nessun tipo, mandati ad agire, atti di impegno.

NON si possono autenticare documenti in lingua straniera, in quanto il pubblico ufficiale può intervenire esclusivamente su atti in lingua italiana.

 

Dove rivolgersi

Servizi al cittadino e Multisportello
Sede municipale Via Bastia Fuori, 54/56
30035 - Mirano (VE)

 

Modalità

Il cittadino deve presentarsi personalmente agli sportelli con la dichiarazione debitamente compilata, munito di un valido documento di identità o riconoscimento.

In caso di impossibilità a sottoscrivere, è sufficiente confermare verbalmente la dichiarazione al pubblico ufficiale, il quale attesterà che gli è stata resa da persona temporaneamente impedita alla sottoscrizione. In caso di soggetti impossibilitati per ragioni di salute (ricoverati o allettati) si prega di contattare gli uffici per individuare la modalità di raccolta della dichiarazione e relativa autentica direttamente a domicilio.

 

Costo

L’autentica della firma sconta l’imposta di bollo, è pertanto necessario munirsi di una marca da bollo da € 16,00. Nessun costo per i diritti di segreteria. L’autentica è esente dal bollo solo se vi è una delle cause di esenzione previste dalla legge (DPR 642/1972), che deve essere indicata dal richiedente.

 

Normativa

  • D.P.R. 28.12.2000, n. 445
  • D.P.R. 26.10.1972, n. 642
  • Decreto-legge 16.07.2020, n. 76, convertito con legge 11.09.2020, n. 120
  • Circolare n. 10 del 30 luglio 1993 (sul divieto di autenticare atti di procura)
  • Circolare n. 4 del 15 marzo 1990 (su deleghe rivolte alla p.a.)

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