ICI 2010 - Ravvedimento operoso (per tardivo versamento)

La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. mediante il c.d. "ravvedimento operoso". Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili.
Nel caso di ravvedimento operoso di un versamento, le sanzioni sono così stabilite:

Il contribuente che esegue il ravvedimento operoso deve versare, contestualmente all'imposta, la sanzione e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (il tasso legale dal 01/01/2008 fino al 31/12/2009 era fissato al 3%; con decorrenza dal 01/01/2010 è pari al 1%).

Esempio di calcolo del ravvedimento
Se il contribuente paga con un ritardo di 20 giorni e l'ICI è pari ad € 140,00, il calcolo del ravvedimento operoso  è il seguente:
€ 140,00 a titolo di imposta;
€ 3,50 a titolo di sanzione ( € 140,00 x 2,5%);
€ 0,08 a titolo di interessi legali dovuti per 20 giorni di ritardo
((€ 140 x 1,00 x 20)/36.500)
Quindi l’importo da pagare corrisponde a : 140+3,50+0,08= € 143,58 arr. a € 144,00

Attenzione: al fine di agevolare il controllo da parte dell'Ufficio Gestione Entrate (ex Tributi) si invitano i contribuenti che beneficiano del ravvedimento operoso di comunicare l'avvenuto ravvedimento, indicando, in particolare, l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi calcolati.
Per gli approfondimenti si rinvia ai relativi paragrafi.