ICI 2010 - Dichiarazione
A decorrere dal 1/1/2007 la legge ha abolito la comunicazione ICI e ha reintrodotto la dichiarazione ICI che dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI, in particolare, per i seguenti atti: gli atti di compravendita di immobili, gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali, di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. La dichiarazione dovrà pertanto essere presentata, ad esempio, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, immobili oggetto di locazione finanziaria, le aree fabbricabili, gli immobili che ha perso oppure acquisito i requisiti di ruralità, ecc. Per una completa casistica si vedano le istruzioni al modello ICI anno 2008.
Il termine di presentazione della dichiarazione ICI è quello della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è intervenuta la variazione.
Si ricorda, inoltre, che con L. 18/10/2001 n. 383 gli eredi e i legatari, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, non sono più obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI in quanto sarà l’ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione a trasmettere copia della stessa al Comune competente.