ICI 2010 - aree fabbricabili e pertinenziali

AREE FABBRICABILI
L'Amministrazione ha stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 263 del 23/12/2008, al fine esclusivo degli eventuali accertamenti tributari in materia di ICI, i valori di riferimento delle aree edificabili per l'anno 2009, che sono stati mantenuti invariati nel 2010.
A decorrere dall’anno 2009 nella determinazione del valore si prevede un abbattimento del 25% dei valori venali al 1^ gennaio:

AREE PERTINENZIALI
Con apposita norma regolamentare (art. 3 - quater del Regolamento ICI) è stata definita area pertinenziale ai fini ICI l'area che risulta tale sulla base delle risultanze catastali, salva la possibilità,  da parte del contribuente,di fornire prova contraria.
Le aree pertinenziali, come sopra definite, non sono autonomamente tassabili fino alla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione e ricostruzione sull’area di risulta, oppure di recupero edilizio di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992. Da tale data le aree che costituiscono pertinenza di fabbricati perdono tale carattere e sono tassabili come aree fabbricabili.
Il regolamento comunale prevede però una deroga, considerando comunque fabbricabili le aree pertinenziali, o parti di esse, che rientrano in uno specifico comparto edilizio con autonoma capacità edificatoria.