ICI 2010 - Aliquote
Con decreto Legge 27/05/2008, n. 93 è stata decisa l’esclusione, a partire dall’anno 2008, dell’ICI per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni aventi le seguenti categorie: A1 (Abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 ( Castelli) per le quali si dovrà continuare a versare l’ICI.
L’esclusione dell’ICI per abitazione principale (diverse da A1, A8 e A9) si estende anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 15/04/2010 ha mantenuto per l'anno 2010 le aliquote e detrazioni vigenti nel 2009, che sono le seguenti:
5,5‰ Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO PER CATEGORIE A1 (Abitazioni Signorili), A8 (Ville) e A9 (Castelli) - L'aliquota si applica all'unità immobiliare nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, nonché alle unità pertinenziali della stessa, ai sensi degli artt. 817 e 818 del Codice Civile.
Tale applicazione tiene conto delle modifiche apportate dal D.L: 93/2008.
5,5‰ Aliquota ridotta per unità immobiliare destinata ad abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
0,5‰ Aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della L. 431/98
Si applica alle abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, come previsto all'art. 2, comma 4, della medesima legge.
Attenzione: i contribuenti che beneficiano di questa aliquota dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dalla quale risulti l’identificazione dell’immobile interessato e gli estremi del relativo contratto registrato), a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2010. La dichiarazione deve essere presentata per ogni anno nel quale ci si avvale dell’aliquota ridotta.
6,5‰ Aliquota per le abitazioni diverse dall'abitazione principale:
L’aliquota si applica agli immobili adibiti ad abitazione - non abitazione principale - (classificati da A1 a A9 e A11) e alle relative pertinenze.
7‰ Aliquota ordinaria:
Si applica a tutti gli immobili non rientranti in una delle categorie sopra elencate (ad esempio alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, ai fabbricati cat. D, ai fabbricati diversi dalle abitazioni, ecc.)