CHI È IL GIUDICE DI PACE
Di recente istituzione, il Giudice di Pace, ha assunto le funzioni che in passato venivano svolte dal giudice conciliatore ( l’ufficio è stato abolito con l’introduzione del giudice di pace), ma si differenzia da questo per le maggiori competenze che gli sono state attribuite sia nell’ambito civile che nell’ambito penale ( dalla primavera del 20001 e per i reati cosiddetti minori: ingiurie, minacce, lesioni semplici, furto a querela ecc.).L’Ufficio del Giudice di Pace competente per Mestre, Marghera, Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria Di Sala, Scorzè, Spinea Chirignago, Favaro Veneto, Zelarino, Malcontenta e Campalto, si trova:
- PRESSO LA PRETURA IN VIA PALAZZO, 10 (di fronte al Municipio) MESTRE
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO DA FISSARE TELEFONICAMENTE CON LE SEGRETERIE DEI GIUDICI:- Ufficio Segreteria 041/2746912
- Cancelleria 041/2746921
- Cancelleria 041/2746918
- Cancelleria 041/2746915
- Responsabile Dirigente della Cancelleria Dott.ssa Petillo tel. 041/2746924
Il cittadino interessato può presentare istanza anche verbalmente al giudice di pace per le materie sotto riportate:Il Giudice di Pace è attualmente già competente, qualunque ne sia il valore:
- Per le cause relative ad opposizione di termini e osservanza della distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo alla piantumazione di alberi o siepi;
- Per cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condomini e case;
- Per le cause relative a rapporti fra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
- Per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire;
- Per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire.
Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i 2 milioni di lire. PATROCINIO Davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente e senza la presenza di un difensore nelle cause il cui valore non eccede 1 milione di lire.Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non con l’assistenza di un difensore.
Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.